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215142
IDG950900732
95.09.00732 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schiavano G.
Reati fallimentari (Sulla configurazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria)
Nota a Cass. sez. V pen. 5 febbraio 1993
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 7 (1994), fasc. 3, pag. 684
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5373; D31320
L' A. espone i motivi per cui e' da condividere senza riserve la massima in commento, secondo la quale "per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 236 comma 2 n. 1 della legge fallimentare e' sufficiente il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, senza che sia necessaria la sentenza di omologazione passata in giudicato, essendovi equiparazione tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il detto decreto, il quale presuppone pur sempre un accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, intervenuto il quale, si perfezionano i fatti di bancarotta".
art. 236 comma 2 n. 1 l. fall.
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