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Documento


215155
IDG951000745
95.10.00745 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rau Carmelo
Sull' assoggettabilita' all' INVIM della rinunzia al diritto d' usufrutto: ovvero, se tassazione dev' essere sia, ma in questo caso chi dovra' pagare l' imposta?
Nota a Comm. II grado Treviso sez. IV 25 giugno 1994, n. 1030 Comm. I grado Tortona sez. II 18 settembre 1993, n. 142
Boll. trib., an. 61 (1994), fasc. 18 (30 settembre), pag. 1378-1379
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24054
Le decisioni in rassegna intervengono sul tema della tassabilita', ai fini INVIM, della rinunzia all' usufrutto, affermando che la rinunzia pura e semplice al diritto di usufrutto e' un negozio abdicativo, che non puo' essere inquadrato ne' tra le alienazioni a titolo oneroso ne' tra i trasferimenti a titolo gratuito; tale rinunzia non rientra pertanto tra i presupposti di fatto dell' INVIM. La nota aderisce all' orientamento espresso dalle due decisioni e svolge qualche considerazione critica sul diverso parere dell' amministrazione finanziaria secondo cui la rinunzia al diritto di usufrutto sarebbe assoggettabile a INVIM.
art. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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