| Commentando la sentenza in epigrafe, che ha dichiarato la parziale
illegittimita' dell' art. 39 d.p.r. 640/1972, l' A. rileva che stanno
cadendo sotto le dichiarazioni di incostituzionalita', una ad una,
tutte le norme relative a tributi rimasti nella competenza del
giudice ordinario, che prevedevano una fase amministrativa
contenziosa preliminare a quella giurisdizionale. Nella fattispecie
si tratta della imposta sugli spettacoli, per la quale, appunto, l'
art. 39 cit. non prevede l' esperibilita' dell' azione giudiziaria
anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. L' A.
definisce la pronuncia innovativa, e per certi aspetti traumatica, in
un sistema caratterizzato sempre dalla presenza di un atto
amministrativo, espresso o tacito, contro il quale agisce il
contribuente, e giudica insoddisfacenti le motivazioni rese in
proposito dalla Consulta. Sottolinea che la pronuncia potrebbe essere
giustificata, piuttosto, dalle disfunzioni dell' amministrazione
finanziaria, che quasi sempre recepisce acriticamente il parere degli
uffici impositivi, sicche' il contribuente che voglia ricorrere sa di
doversi assoggettare ad una procedura lunga, onerosa e quasi
certamente inutile.
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