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Documento


215239
IDG951000829
95.10.00829 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lupi Raffaello
La doppia presunzione e' vietata... solo quando non e' convincente!
Nota a Cass. sez. I civ. 23 giugno 1994, n. 6033
Rass. trib., an. 37 (1994), fasc. 10, pag. 1618-1620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23156
Secondo la sentenza in epigrafe l' accertamento dell' IVA per via indiziaria non si sottrae alla disciplina generale della prova presuntiva, secondo la quale il fatto ignoto dev' essere desumibile da un fatto noto e non da un altro fatto a sua volta ignoto, ritenuto sussistente in base a mera deduzione logica. L' A. ritiene condivisibili le conclusioni della pronuncia, ma non le motivazioni. In particolare, contesta le argomentazioni sviluppate dalla giurisprudenza in materia di presunzioni in campo tributario.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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