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215253
IDG951000843
95.10.00843 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Formica Franco
La presunzione di trasferimento delle accessioni nella imposta di registro
Nota a Cass. sez. I civ. 7 maggio 1991, n. 5026
Riv. dir. fin., an. 53 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 64-69
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2310; D304122
La sentenza in epigrafe sostiene che la costruzione effettuata su suolo altrui comporta che la costruzione appartenga immediatamente a chi in quel momento e' proprietario dell' area, con la conseguenza ulteriore che il soggetto che aliena il suolo non puo' non trasferire insieme all' area anche l' accessione di cui era divenuto proprietario per il solo fatto della costruzione; pertanto, al valore tassabile del suolo va incluso quello del fabbricato che esiste sul terreno. L' A., premesso che la soluzione e' da condividere, ripercorre le argomentazioni, anche "a contrario", sviluppate dalla Suprema Corte a sostegno della pronuncia. Sottolinea l' importanza del ragionamento seguito dai giudici, che appare in sintonia con i principi che reggono l' istituto dell' acquisto per accessione.
art. 23 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 24 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 art. 924 c.c. art. 952 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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