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215272
IDG951100862
95.11.00862 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Castellaneta Maria
Rifiuti e materie prime secondarie: una distinzione inaccettabile
Nota a Pret. Terni 7 gennaio 1993
Dir. com. scambi intern., vol. amb000, an. 33 (1994), fasc. 3, pag. 387-415
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D871
Inserendosi nell' ampio dibattito relativo alla qualificazione giuridica dei rifiuti e delle materie prime secondarie, la sentenza annotata afferma che: la nozione di materia prima secondaria non contrasta con la definizione di rifiuto fornita dal d.p.r. 915/1982, interpretato in modo conforme alle Direttive comunitarie; i residui, anche se finalizzati ad un successivo riutilizzo, sono da considerare rifiuti, tranne nel caso in cui lo scarto derivante da un ciclo di produzione venga reimpiegato in modo diretto. L' A., dopo aver richiamato il caso di specie, esamina approfonditamente la normativa comunitaria e quella italiana in materia di rifiuti, evidenziando le difficolta' interpretative poste da quest' ultima. Passa quindi in rassegna gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, e condivide il parere del Pretore di Terni, che accoglie una nozione di rifiuto conforme al dettato comunitario. La nota si conclude con l' analisi delle piu' recenti disposizioni della Comunita' Europea, anche se non vigenti al momento della decisione in commento, valutando i possibili effetti della loro applicazione in Italia.
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 d.m. 26 gennaio 1990 Dir. CEE 75/442 Dir. CEE 76/403 Dir. CEE 78/319 Dir. CEE 91/156 Dir. CEE 91/689
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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