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215328
IDG951200918
95.12.00918 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a Cons. Stato sez. I 10 febbraio 1993, n. 2073
Foro amm., an. 70 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 1193
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021030; D03010
Secondo la massima della decisione in nota "i referendum consultivi indetti dai consigli comunali e provinciali, in vista della istituzione di una regione, sono eterogenei rispetto al referendum deliberativo, previsto dall' art. 132 cost.; gli stessi referendum non possono essere indetti dagli enti locali, posto che i referendum consultivi in ambito comunale e provinciale devono riguardare materie oggetto di competenza esclusiva degli enti locali, che possono indirli. L' impossibilita' di indire referendum consultivi, del tipo suindicato, non pregiudica l' interesse della popolazione locale a esprimersi sulla costituzione di una regione; l' intervento della popolazione e' garantito dalla legge e dalla Costituzione, mediante il referendum deliberativo". Brevi considerazioni dell' A. che richiama dottrina e giurisprudenza sulla materia.
art. 132 Cost. l. 8 giugno 1990, n. 142
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