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215336
IDG951200926
95.12.00926 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a C. Cost. 23 febbraio 1994, n. 49
Foro amm., an. 70 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1355-1356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2414; D446
La sentenza in epigrafe dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 26 comma 7 d.l. 153/1980, convertito nella l. 299/1980, che impone un arbitrato obbligatorio per dirimere le controversie tra il Comune e il concessionario del servizio di pubbliche affissioni relativamente alla revisione delle misure dell' aggio, al minimo garantito e del canone fisso, in quanto la fonte dell' obbligatorieta' dell' arbitrato e' solo l' autonomia delle parti. L' A. trae spunto da questa sentenza per svolgere brevissime considerazioni in merito a recenti innovazioni legislative in tema di arbitrato.
art. 26 comma 7 d.l. 7 maggio 1980, n. 153 l. 7 luglio 1980, n. 299 l. 5 gennaio 1994, n. 25 l. 11 febbraio 1994, n. 109
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