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| IDG951200940 | |
| 95.12.00940 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Meola Antonio
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| Giudice ordinario e giudice amministrativo. La ripartizione della
giurisdizione: criteri e regole per l' individuazione della
competenza nella dottrina e nella giurisprudenza
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 68 (1994), fasc. 17 (1
settembre), pag. 1989-1992
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15; D153
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| L' A. ricorda le caratteristiche essenziali che differenziano la
giurisdizione amministrativa da quella ordinaria, e i criteri
elaborati dalla dottrina per individuare le relative competenze.
Accenna ai principi interpretativi, che ha tentato di fissare la
giurisprudenza, rilevando che in passato era prevalente il principio
che per il riparto della giurisdizione ci si dovesse riferire alla
"causa petendi" (diritto soggettivo o interesse legittimo). In
seguito alle difficolta' riscontrate per l' applicazione di questo
principio, la giurisprudenza ha adottato quello del controllo dell'
appartenenza alla p.a., o del corretto esercizio, da parte di essa,
del potere discrezionale. Di fronte al potere discrezionale, le
controversie devono essere portate davanti al giudice amministrativo;
se invece la p.a. opera in una zona rigidamente vincolata da norme di
legge o contrattuali, il conseguente diritto soggettivo dev' essere
fatto valere davanti al giudice ordinario.
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| art. 102 Cost.
art. 113 Cost.
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