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215350
IDG951200940
95.12.00940 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Meola Antonio
Giudice ordinario e giudice amministrativo. La ripartizione della giurisdizione: criteri e regole per l' individuazione della competenza nella dottrina e nella giurisprudenza
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 68 (1994), fasc. 17 (1 settembre), pag. 1989-1992
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15; D153
L' A. ricorda le caratteristiche essenziali che differenziano la giurisdizione amministrativa da quella ordinaria, e i criteri elaborati dalla dottrina per individuare le relative competenze. Accenna ai principi interpretativi, che ha tentato di fissare la giurisprudenza, rilevando che in passato era prevalente il principio che per il riparto della giurisdizione ci si dovesse riferire alla "causa petendi" (diritto soggettivo o interesse legittimo). In seguito alle difficolta' riscontrate per l' applicazione di questo principio, la giurisprudenza ha adottato quello del controllo dell' appartenenza alla p.a., o del corretto esercizio, da parte di essa, del potere discrezionale. Di fronte al potere discrezionale, le controversie devono essere portate davanti al giudice amministrativo; se invece la p.a. opera in una zona rigidamente vincolata da norme di legge o contrattuali, il conseguente diritto soggettivo dev' essere fatto valere davanti al giudice ordinario.
art. 102 Cost. art. 113 Cost.
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