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215357
IDG951200947
95.12.00947 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Prestigiacomo Natale
La capacita' dei comuni di acquistare e/o di succedere in forza di lasciati, legati e donazioni
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 68 (1994), fasc. 17 (1 settembre), pag. 2020-2025
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1421; D30000; D302; D303
L' A. ricorda che anticamente il diritto romano non ammetteva eredita' a favore di corporazioni e illustra brevemente come si sia giunti al codice civile del 1887, che riconosceva ai corpi morali la capacita' di succedere. Esamina le numerose disposizioni che sono intervenute in seguito, specialmente in tema di autorizzazione prefettizia alla accettazione. Alla luce di quanto disposto dalle leggi n. 142/1990 e n. 241/1990, infine, ritiene che ogni provvedimento rivolto all' acquisto o alla successione in forza di lasciti, legati o donazioni debba essere comunicato alle Prefetture, e adeguamento motivato.
art. 64 comma 3 l. 8 giugno 1990, n. 142 art. 12 l. 7 agosto 1990, n. 241
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