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215375
IDG951200965
95.12.00965 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balletta Maurizio
Tutela dei beni ambientali. Rilevanza dell' autorizzazione amministrativa nell' accertamento delle contravvenzioni
Nuova rass. legisl. dottr. giur., vol. amb000, an. 68 (1994), fasc. 18 (16 settembre), pag. 2158-2164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825; D12002; D18801; D539
Premesso che in Italia la tutela penale dei beni ambientali e' assicurata dall' art. 734 c.p., l' A. rileva che l' art. 1 sexies d.l. 312/1985 ha istituito una nuova figura di reato in questa materia. Oggi, pertanto, si hanno due ipotesi: il reato di danno di cui all' art. 734 c.p. e il reato di pericolo contestabile a chi abbia agito senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Esamina diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, sottolineando che l' art. 734 consente al giudice di accertare il reato di danneggiamento di bellezze naturali protette, prescindendo dalla presenza o dall' assenza di una autorizzazione amministrativa. Conclude che al magistrato che inizia un procedimento di questo tipo non puo', comunque, essere mossa alcuna accusa di "supplenza giudiziaria".
l. 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312 l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 734 c.p.
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