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Documento


215426
IDG951201016
95.12.01016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rodriguez-Arana Jaime
A model of autonomous government: towards a single administration
(Un modello di governo autonomo: verso una amministrazione singola)
Riv. trim. dir. pubbl., (1994), fasc. 4, pag. 1119-1126
D95132; D95133
Il modello di governo delle autonomie delineato dalla Costituzione spagnola ha un carattere decisamente "aperto", che consente un costante adeguamento all' evoluzione della domanda sociale e politica espressa dal Paese. Questo modello si basa sulla delega (o trasferimento), utilizzata come tecnica di organizzazione dello Stato, che discende dal principio fondamentale del decentramento (art. 150.2 Costituzione). Tale principio non implica, peraltro, un' alienazione della sovranita' dello Stato, poiche' quest' ultimo conserva la titolarita' delle funzioni delegate di cui assicura il coordinamento e il controllo. La delega risponde all' esigenza di evitare l' eccessiva proliferazione dell' amministrazione periferica dello Stato in modo da rendere l' amministrazione piu' visibile alla popolazione e prevenire duplicazioni tra gli apparati centrali e autonomi, affermando il principio della collaborazione tra i diversi livelli di Governo. Il criteri base di governo delle autonomie individuato dalla Costituzione ruota intorno al concetto di una "singola amministrazione in ciascun territorio": cio' significa che l' amministrazione competente in un determinato territorio, deve svolgere le proprie funzioni e quelle delegate o trasferite da altre amministrazioni, e cioe' deve assumersi tutte le responsabilita' nel proprio territorio; con la conseguenza che lo Stato e le Comunita' autonome devono trasferire alle amministrazioni locali le responsabilita' degli affari che concernono il loro territorio. Dal combinato disposto degli artt. 149.1 e 150.2 Costituzione risulta che le materie ed i settori di attivita' pubblica che pssono venir attribuiti alle "singole amministrazioni" comprendono, tra l' altro: sanita'; gestione dei piani e dei programmi economici; sicurezza sociale; infrastrutture e trasporti; ambiente e utilizzazione delle risorse naturali; lavori pubblici; patrimonio storico e artistico; pubblica sicurezza; industria, agricoltura e commercio. Peraltro, il modello attuale di amministrazione, per quanto concerne i rapporti tra Stato-Comunita' autonome-amministrazioni locali, e', tuttavia, assai distante dai principi costituzionali. Infatti, si e' assistito ad una sovrapposizione delle nuove strutture a quelle esistenti nell' ordinamento precostituzionale senza che sia stata avviata una riforma finalizzata ad adeguare il modello di amministrazione ai nuovi precetti e criteri fissati dalla Costituzione. Una "singola amministrazione" dovrebbe, invece, legiferare o amministrare nel proprio territorio in ordine a funzioni o responsabilita' di un altro livello superiore di amministrazione (Stato), sempre che quest' ultimo conservi i meccanismi che gli permettano di svolgere un' attivita' di indirizzo, controllo e coordinamento. In questo modo, verrebbe garantita, in conformita' alla Costituzione, un' applicazione omogenea degli affari pubblici di livello sovraordinato (sopra-autonomo o sopra locale), ma al tempo stesso questi sarebbero amministrati e gestiti ad un livello territoriale piu' basso e, quindi, ad una dimensione tale da portare i servizi piu' vicino alla popolazione.
art. 149.1 Costituzione (Spagna) art. 150.2 Costituzione (Spagna)
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