| Il modello di governo delle autonomie delineato dalla Costituzione
spagnola ha un carattere decisamente "aperto", che consente un
costante adeguamento all' evoluzione della domanda sociale e politica
espressa dal Paese. Questo modello si basa sulla delega (o
trasferimento), utilizzata come tecnica di organizzazione dello
Stato, che discende dal principio fondamentale del decentramento
(art. 150.2 Costituzione). Tale principio non implica, peraltro, un'
alienazione della sovranita' dello Stato, poiche' quest' ultimo
conserva la titolarita' delle funzioni delegate di cui assicura il
coordinamento e il controllo. La delega risponde all' esigenza di
evitare l' eccessiva proliferazione dell' amministrazione periferica
dello Stato in modo da rendere l' amministrazione piu' visibile alla
popolazione e prevenire duplicazioni tra gli apparati centrali e
autonomi, affermando il principio della collaborazione tra i diversi
livelli di Governo. Il criteri base di governo delle autonomie
individuato dalla Costituzione ruota intorno al concetto di una
"singola amministrazione in ciascun territorio": cio' significa che
l' amministrazione competente in un determinato territorio, deve
svolgere le proprie funzioni e quelle delegate o trasferite da altre
amministrazioni, e cioe' deve assumersi tutte le responsabilita' nel
proprio territorio; con la conseguenza che lo Stato e le Comunita'
autonome devono trasferire alle amministrazioni locali le
responsabilita' degli affari che concernono il loro territorio. Dal
combinato disposto degli artt. 149.1 e 150.2 Costituzione risulta che
le materie ed i settori di attivita' pubblica che pssono venir
attribuiti alle "singole amministrazioni" comprendono, tra l' altro:
sanita'; gestione dei piani e dei programmi economici; sicurezza
sociale; infrastrutture e trasporti; ambiente e utilizzazione delle
risorse naturali; lavori pubblici; patrimonio storico e artistico;
pubblica sicurezza; industria, agricoltura e commercio. Peraltro, il
modello attuale di amministrazione, per quanto concerne i rapporti
tra Stato-Comunita' autonome-amministrazioni locali, e', tuttavia,
assai distante dai principi costituzionali. Infatti, si e' assistito
ad una sovrapposizione delle nuove strutture a quelle esistenti nell'
ordinamento precostituzionale senza che sia stata avviata una riforma
finalizzata ad adeguare il modello di amministrazione ai nuovi
precetti e criteri fissati dalla Costituzione. Una "singola
amministrazione" dovrebbe, invece, legiferare o amministrare nel
proprio territorio in ordine a funzioni o responsabilita' di un altro
livello superiore di amministrazione (Stato), sempre che quest'
ultimo conservi i meccanismi che gli permettano di svolgere un'
attivita' di indirizzo, controllo e coordinamento. In questo modo,
verrebbe garantita, in conformita' alla Costituzione, un'
applicazione omogenea degli affari pubblici di livello sovraordinato
(sopra-autonomo o sopra locale), ma al tempo stesso questi sarebbero
amministrati e gestiti ad un livello territoriale piu' basso e,
quindi, ad una dimensione tale da portare i servizi piu' vicino alla
popolazione.
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