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Documento


215429
IDG951201019
95.12.01019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tartaglia Giovanni
Supplenze scolastiche e rapporto di lavoro privato
Trib. amm. reg., an. 20 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 249-255
D18410; D18453
L' art. 6 comma 1 d.lg. 35/1993, intervenendo sulla materia del conferimento delle supplenze scolastiche annuali da parte dei Provveditori agli Studi, ha inteso limitare la possibilita' di tale conferimento ai soli posti di insegnamento che oltre ad essere vacanti abbiano la caratteristica della "disponibilita'" ai fini delle procedure concorsuali e non risultino occupati di fatto, a qualsiasi titolo, da personale di ruolo. L' A., premessa qualche considerazione circa gli aspetti peculiari dell' organizzazione scolastica, esamina la portata applicativa della norma in commento, distinguendo il caso di posti in organico di diritto da quello di posti in organico di fatto.
d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 art. 6 comma 1 d.lg. 12 febbraio 1993, n. 35
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