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| IDG951501027 | |
| 95.15.01027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Amoroso Giovanni
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| Retribuzione e mansioni del lavoratore: l' obbligo di parita' di
trattamento come specificazione del dovere di correttezza e buona fed
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| Nota a Cass. sez. lav. 8 luglio 1994, n. 6448
Trib. Torino 8 giugno 1994
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 188-193
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D735; D74400
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| Due sono le proposizioni in cui si articola il principio di diritto
affermato dalla sentenza della Cassazione in commento: eventuali
differenze retributive previste dalla contrattazione collettiva od
individuale, non sono di per se' sole illegittime perche' non esiste
un principio di parita' di trattamento nell' ambito del rapporto di
lavoro di diritto privato; pero', la "totale assenza di apprezzabili
e giustificati motivi di dette differenze importa... una violazione
dei criteri di correttezza e buona fede con conseguenze risarcitorie
a ristoro dei danni subiti dai lavoratori esclusi dai trattamenti
economici privilegiati". Riassunto cosi' il principio affermato dalla
Corte, l' A. sostiene che dal coordinamento di queste due
proposizioni emerge la portata, comunque fortemente innovativa della
pronuncia che sembra riproporre una versione emendata dell'
orientamento contrastato dalle sezioni unite, ma indicativa di una
terza via non incompatibile con quella delle sezioni unite.
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| art. 36 Cost.
art. 1175 c.c.
art. 1375 c.c.
art. 2099 c.c.
art. 2103 c.c.
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