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215437
IDG951501027
95.15.01027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amoroso Giovanni
Retribuzione e mansioni del lavoratore: l' obbligo di parita' di trattamento come specificazione del dovere di correttezza e buona fed
Nota a Cass. sez. lav. 8 luglio 1994, n. 6448 Trib. Torino 8 giugno 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 188-193
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D735; D74400
Due sono le proposizioni in cui si articola il principio di diritto affermato dalla sentenza della Cassazione in commento: eventuali differenze retributive previste dalla contrattazione collettiva od individuale, non sono di per se' sole illegittime perche' non esiste un principio di parita' di trattamento nell' ambito del rapporto di lavoro di diritto privato; pero', la "totale assenza di apprezzabili e giustificati motivi di dette differenze importa... una violazione dei criteri di correttezza e buona fede con conseguenze risarcitorie a ristoro dei danni subiti dai lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati". Riassunto cosi' il principio affermato dalla Corte, l' A. sostiene che dal coordinamento di queste due proposizioni emerge la portata, comunque fortemente innovativa della pronuncia che sembra riproporre una versione emendata dell' orientamento contrastato dalle sezioni unite, ma indicativa di una terza via non incompatibile con quella delle sezioni unite.
art. 36 Cost. art. 1175 c.c. art. 1375 c.c. art. 2099 c.c. art. 2103 c.c.



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