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215442
IDG951501032
95.15.01032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ristori Laura
Interruzione del processo all' udienza collegiale, riassunzione del processo e termini entro i quali depositare la comparsa di costituzione
Nota a Cass. sez. I civ. 25 novembre 1993, n. 11657
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 296-298
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31330; D4135; D4182; D41821
Nel caso deciso dalla sentenza i epigrafe il fallimento del convenuto era stato dichiarato dal procuratore del fallito all' udienza di discussione, provocando in questa fase l' interruzione del processo. Riassunta la causa da parte dell' attore, la curatela si era costituita depositando direttamente all' udienza collegiale successivamente fissata la comparsa di costituzione. La Corte d' Appello aveva dichiarato la nullita' della costituzione e la contumacia della curatela; la Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di merito, rilevando che: "costituisce esigenza insopprimibile che la comparsa di costituzione, anche quando contenga esclusivamente la dichiarazione di costituzione e la procura al difensore, sia comunicata alla controparte prima dell' udienza di discussione; dunque nel rispetto della disciplina di cui all' art. 190 c.p.c.". Richiamata cosi' la soluzione di cui alla sentenza, l' A. espone i motivi per cui la pronuncia non puo' essere condivisa.
art. 43 l. fall. art. 74 comma 4 l. fall. art. 189 c.p.c. art. 190 c.p.c. art. 300 c.p.c. art. 303 c.p.c.



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