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| IDG951501032 | |
| 95.15.01032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ristori Laura
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| Interruzione del processo all' udienza collegiale, riassunzione del
processo e termini entro i quali depositare la comparsa di
costituzione
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| Nota a Cass. sez. I civ. 25 novembre 1993, n. 11657
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 296-298
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31330; D4135; D4182; D41821
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| Nel caso deciso dalla sentenza i epigrafe il fallimento del convenuto
era stato dichiarato dal procuratore del fallito all' udienza di
discussione, provocando in questa fase l' interruzione del processo.
Riassunta la causa da parte dell' attore, la curatela si era
costituita depositando direttamente all' udienza collegiale
successivamente fissata la comparsa di costituzione. La Corte d'
Appello aveva dichiarato la nullita' della costituzione e la
contumacia della curatela; la Cassazione ha confermato la pronuncia
della Corte di merito, rilevando che: "costituisce esigenza
insopprimibile che la comparsa di costituzione, anche quando contenga
esclusivamente la dichiarazione di costituzione e la procura al
difensore, sia comunicata alla controparte prima dell' udienza di
discussione; dunque nel rispetto della disciplina di cui all' art.
190 c.p.c.". Richiamata cosi' la soluzione di cui alla sentenza, l'
A. espone i motivi per cui la pronuncia non puo' essere condivisa.
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| art. 43 l. fall.
art. 74 comma 4 l. fall.
art. 189 c.p.c.
art. 190 c.p.c.
art. 300 c.p.c.
art. 303 c.p.c.
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