| L' ordinanza annotata dispone la rimessione del processo, richiesta
da Giuseppe Cerciello, imputato di reati commessi nella sua qualita'
di comandante del nucleo regionale di polizia tributaria della
Guardia di Finanza. L' A. evidenzia le difficolta' di individuazione
dei presupposti della rimessione di cui all' art. 45 c.p.p.
Richiamati precedenti giurisprudenziali e dottrina in materia, l' A.
ritiene che la disposta rimessione, motivata dall' esigenza di
interrompere il vincolo soggettivo che lega gli "indaganti-indagati"
alla Procura milanese al dichiarato scopo di tutelare, attraverso la
"liberta' di determinazione" di costoro, la genuinita' degli
equilibri processuali, suscita sul piano interpretativo, dubbi
cospicui. Si tratta, certo, afferma l' A., di una vistosa inversione
nella giurisprudenza della Corte in materia: se e' vero, infatti, che
il costante richiamo all' esigenza di una "interpretazione
restrittiva" non puo' costituire comodo alibi per eludere una
puntuale analisi "individualizzante" delle singole fattispecie,
appare per contro evidente come una applicazione troppo liberale del
meccanismo si renda foriera, oltre che di gravi disagi organizzativi,
anche, ed e' cio' che piu' importa, di (possibili) sottili,
pericolosi abusi.
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