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215447
IDG951501037
95.15.01037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Chiara G.
Osservazione a ord. Cass. sez. I pen. 29 novembre 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 1-5
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6024
L' ordinanza annotata dispone la rimessione del processo, richiesta da Giuseppe Cerciello, imputato di reati commessi nella sua qualita' di comandante del nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza. L' A. evidenzia le difficolta' di individuazione dei presupposti della rimessione di cui all' art. 45 c.p.p. Richiamati precedenti giurisprudenziali e dottrina in materia, l' A. ritiene che la disposta rimessione, motivata dall' esigenza di interrompere il vincolo soggettivo che lega gli "indaganti-indagati" alla Procura milanese al dichiarato scopo di tutelare, attraverso la "liberta' di determinazione" di costoro, la genuinita' degli equilibri processuali, suscita sul piano interpretativo, dubbi cospicui. Si tratta, certo, afferma l' A., di una vistosa inversione nella giurisprudenza della Corte in materia: se e' vero, infatti, che il costante richiamo all' esigenza di una "interpretazione restrittiva" non puo' costituire comodo alibi per eludere una puntuale analisi "individualizzante" delle singole fattispecie, appare per contro evidente come una applicazione troppo liberale del meccanismo si renda foriera, oltre che di gravi disagi organizzativi, anche, ed e' cio' che piu' importa, di (possibili) sottili, pericolosi abusi.
art. 45 c.p.p.



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