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215455
IDG951501045
95.15.01045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colapietro Carlo
Una nuova soluzione giurisprudenziale all' insegna del "self-restraint", nel rispetto degli equilibri del bilancio pubblico
Nota a C. Cost. 19 maggio 1993, n. 243
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 498-504
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14317; D02145
Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' delle norme che non consentono di computare nell' indennita' di buonuscita del pubblico dipendente, incluso il personale dell' Azienda Ferrovie dello Stato, l' importo dell' indennita' integrativa speciale. Tuttavia la Corte ha differito gli effetti della sentenza ad una futura legge (l. 87/1994). Esaminata la novita' di questa sentenza che, pur inserendosi nel panorama della giurisprudenza costituzionale in conformita' della tecnica decisoria dell' "attivita' di principio", presenta caratteristiche ulteriori che l' A. analizza. Altro profilo di questa tecnica decisoria che viene analizzato e' quello del duplice intento di garantire al legislatore lo spazio di discrezionalita' di cui e' titolare e, nel contempo, di non creare "direttamente" le premesse per un incontrollato incremento della spesa pubblica conseguente alla pronuncia.
art. 1 l. 27 maggio 1959, n. 324 l. 14 dicembre 1973, n. 829 art. 3 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032 art. 38 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032 art. 13 l. 20 marzo 1975, n. 70 art. 26 l. 20 marzo 1975, n. 70 art. 21 l. 17 maggio 1985, n. 210 l. 29 gennaio 1994, n. 87



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