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215458
IDG951501048
95.15.01048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lascialfari Massimo
Sull' uso prevalente (art. 80, legge n. 392/78) in materia di indennita' di avviamento
Nota a Cass. sez. III civ. 1 marzo 1994, n. 2015
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1711-1716
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D31163
La massima della sentenza annotata afferma che "nel caso di immobile destinato ad uso non abitativo ed all' interno del quale siano svolte piu' attivita' una sola delle quali comporti un contatto diretto con il pubblico, l' indennita' per perdita dell' avviamento commerciale spetta al conduttore solo qualora detta attivita' sia (esclusiva o) prevalente rispetto alle altre". L' A. esamina la sentenza comparando l' orientamento a cui essa aderisce con l' altro, secondo il quale qualora nell' immobile locato si svolgano, ad un tempo, una attivita' che preveda il contatto diretto con il pubblico ed una che non lo preveda, "al conduttore compete in ogni caso il diritto all' indennita' per la perdita dell' avviamento commerciale, indipendentemente dal carattere prevalente delle anzidette attivita'". Conclusivamente l' A. afferma che pare preferibile aderire alla tesi che riconosce al conduttore il diritto all' indennita' per la perdita dell' avviamento prescindendo da ogni giudizio di prevalenza tra attivita' esercitate nell' immobile locato, eventualmente proporzionata alla superficie effettivamente adibita al contatto diretto con il pubblico.
art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 35 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 80 l. 27 luglio 1978, n. 392



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