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| IDG951501049 | |
| 95.15.01049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Candian Albina
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| Sugli effetti redistributivi delle convenzioni urbanistiche
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| Nota a Cass. sez. II civ. 3 febbraio 1994, n. 1125
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1735-1740
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18234; D3048
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| Due proprietari di lotti diseguali di terreno edificativo stipulano
una convenzione di lottizzazione con il Comune. Realizzato il
progetto, una certa area vincolata a parcheggio viene a ricadere
interamente sul lotto di uno dei due proprietari, ancorche' essa sia
asservita a vantaggio dell' intera lottizzazione. Costui, in assenza
di un apposito negozio di regolamentazione dei rapporti interni fra
proprietari, chiede all' altro il rimborso "pro quota" del valore del
terreno vincolato a parcheggio. Il Tribunale accolse la domanda, la
Corte d' Appello la respinse, la Cassazione, invece, accoglie il
ricorso, affermando che ogni lottizzazione convenzionata in cui
figuri una pluralita' di parti private implica un consorzio
volontario ex art. 870 c.c., a cui si applica l' art. 1101 comma 2
c.c. in materia di comunione, in difetto di esplicite previsioni
negoziali. Pertanto, le quote ed i pesi e gli svantaggi inerenti alla
lottizzazione vanno distribuiti in misura proporzionale tra i
proprietari. L' A. esamina le posizioni della Corte d' Appello e
della Cassazione, evidenziando alcuni aspetti problematici presenti
nella sentenza della Cassazione.
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| art. 870 c.c.
art. 1101 comma 2 c.c.
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