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215459
IDG951501049
95.15.01049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Candian Albina
Sugli effetti redistributivi delle convenzioni urbanistiche
Nota a Cass. sez. II civ. 3 febbraio 1994, n. 1125
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1735-1740
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18234; D3048
Due proprietari di lotti diseguali di terreno edificativo stipulano una convenzione di lottizzazione con il Comune. Realizzato il progetto, una certa area vincolata a parcheggio viene a ricadere interamente sul lotto di uno dei due proprietari, ancorche' essa sia asservita a vantaggio dell' intera lottizzazione. Costui, in assenza di un apposito negozio di regolamentazione dei rapporti interni fra proprietari, chiede all' altro il rimborso "pro quota" del valore del terreno vincolato a parcheggio. Il Tribunale accolse la domanda, la Corte d' Appello la respinse, la Cassazione, invece, accoglie il ricorso, affermando che ogni lottizzazione convenzionata in cui figuri una pluralita' di parti private implica un consorzio volontario ex art. 870 c.c., a cui si applica l' art. 1101 comma 2 c.c. in materia di comunione, in difetto di esplicite previsioni negoziali. Pertanto, le quote ed i pesi e gli svantaggi inerenti alla lottizzazione vanno distribuiti in misura proporzionale tra i proprietari. L' A. esamina le posizioni della Corte d' Appello e della Cassazione, evidenziando alcuni aspetti problematici presenti nella sentenza della Cassazione.
art. 870 c.c. art. 1101 comma 2 c.c.



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