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215460
IDG951501050
95.15.01050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ricolfi Marco
Qualificazione del rapporto coassicurativo e responsabilita' "pro quota" della delegataria
Nota a Cass. sez. I civ. 2 febbraio 1994, n. 1008
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1749-1754
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3168
Con la sentenza annotata la Cassazione riafferma il principio secondo cui, instaurato un rapporto di coassicurazione, ciascun coassicuratore risponde "pro quota" ovvero per la sola frazione da esso assunta del rischio assicurato e tale meccanismo di ripartizione non viene in alcun modo modificato in ragione della circostanza che uno fra i coassicurati sia chiamato ad operare come delegatario. Richiamato cosi' il principio a cui si riferisce la sentenza, l' A. ritiene inaccettabile la ricostruzione operata dalla sentenza per raggiungere tale risultato. Escluso come incongruo il riferimento al contratto "aperto" per adesione di cui all' art. 1332 c.c., sarebbe bastato osservare che dal contratto di coassicurazione sorge una obbligazione unica e soggettivamente complessa; e che il carattere parziario delle modalita' della sua attuazione (art. 1314 c.c.) e' di per se' sufficiente ad escludere che uno dei componenti possa esere tenuto per una parte maggiore della quota ad esso pertoccante.
art. 1911 c.c.



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