| 215460 | |
| IDG951501050 | |
| 95.15.01050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ricolfi Marco
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| Qualificazione del rapporto coassicurativo e responsabilita' "pro
quota" della delegataria
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| Nota a Cass. sez. I civ. 2 febbraio 1994, n. 1008
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1749-1754
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3168
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| Con la sentenza annotata la Cassazione riafferma il principio secondo
cui, instaurato un rapporto di coassicurazione, ciascun
coassicuratore risponde "pro quota" ovvero per la sola frazione da
esso assunta del rischio assicurato e tale meccanismo di ripartizione
non viene in alcun modo modificato in ragione della circostanza che
uno fra i coassicurati sia chiamato ad operare come delegatario.
Richiamato cosi' il principio a cui si riferisce la sentenza, l' A.
ritiene inaccettabile la ricostruzione operata dalla sentenza per
raggiungere tale risultato. Escluso come incongruo il riferimento al
contratto "aperto" per adesione di cui all' art. 1332 c.c., sarebbe
bastato osservare che dal contratto di coassicurazione sorge una
obbligazione unica e soggettivamente complessa; e che il carattere
parziario delle modalita' della sua attuazione (art. 1314 c.c.) e' di
per se' sufficiente ad escludere che uno dei componenti possa esere
tenuto per una parte maggiore della quota ad esso pertoccante.
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| art. 1911 c.c.
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