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215466
IDG951501056
95.15.01056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassoni Giorgia
Contratto di rimessaggio, contratto di campeggio ed obblighi del gestore
Nota a Cass. sez. III civ. 21 giugno 1993, n. 6866
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1827-1830
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3175; D3176; D31760
La Cassazione si e' pronunciata sulla questione relativa alla qualificazione del contratto di rimessaggio invernale di una roulotte in un' area adibita, nel periodo estivo, a campeggio. La fattispecie si distingue dall' altra del c.d. campeggio stanziale. Il contratto di cui alla fattispecie in esame viene qualificato alla stregua di deposito oneroso, similmente al contratto di parcheggio di autoveicoli. Conseguentemente la disciplina applicabile e' quella di cui all' art. 1766 e seguenti c.c., relativamente al deposito in generale, e non invece quella di cui all' art. 1783 e seguenti c.c., relativamente al deposito in albergo. L' A., esaminate le diverse conseguenze sulla responsabilita' dell' una o dell' altra qualificazione del contratto di rimessaggio, ritiene corretta sia la qualificazione del contratto di rimessaggio, ritiene corretta sia la qualificazione del contratto di rimessaggio come semplice deposito, sia l' affermazione della responsabilita' del depositario per inadempimento dell' obbligo di custodia, sia l' esclusione del furto dall' ambito del caso fortuito; per altro verso appare assai discutibile l' assunto secondo il quale, se si fosse qualificato il contratto come campeggio e si fossero pertanto applicate le norme relative all' albergo, sarebbe stata senz' altro esclusa la responsabilita' del gestore per il furto della roulotte.
art. 3 l. 10 giugno 1978, n. 316 art. 1766 c.c. art. 1783 c.c.



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