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| IDG951501056 | |
| 95.15.01056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tassoni Giorgia
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| Contratto di rimessaggio, contratto di campeggio ed obblighi del
gestore
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| Nota a Cass. sez. III civ. 21 giugno 1993, n. 6866
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1827-1830
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3175; D3176; D31760
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| La Cassazione si e' pronunciata sulla questione relativa alla
qualificazione del contratto di rimessaggio invernale di una roulotte
in un' area adibita, nel periodo estivo, a campeggio. La fattispecie
si distingue dall' altra del c.d. campeggio stanziale. Il contratto
di cui alla fattispecie in esame viene qualificato alla stregua di
deposito oneroso, similmente al contratto di parcheggio di
autoveicoli. Conseguentemente la disciplina applicabile e' quella di
cui all' art. 1766 e seguenti c.c., relativamente al deposito in
generale, e non invece quella di cui all' art. 1783 e seguenti c.c.,
relativamente al deposito in albergo. L' A., esaminate le diverse
conseguenze sulla responsabilita' dell' una o dell' altra
qualificazione del contratto di rimessaggio, ritiene corretta sia la
qualificazione del contratto di rimessaggio, ritiene corretta sia la
qualificazione del contratto di rimessaggio come semplice deposito,
sia l' affermazione della responsabilita' del depositario per
inadempimento dell' obbligo di custodia, sia l' esclusione del furto
dall' ambito del caso fortuito; per altro verso appare assai
discutibile l' assunto secondo il quale, se si fosse qualificato il
contratto come campeggio e si fossero pertanto applicate le norme
relative all' albergo, sarebbe stata senz' altro esclusa la
responsabilita' del gestore per il furto della roulotte.
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| art. 3 l. 10 giugno 1978, n. 316
art. 1766 c.c.
art. 1783 c.c.
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