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| IDG951501060 | |
| 95.15.01060 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mussumeci Salvatore
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| In tema di accettazione c.d. presunta dell' eredita'
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| Nota a Cass. sez. II civ. 3 febbraio 1993, n. 1325
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1875-1882
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3023
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| Chiarita la natura della situazione possessoria richiamata dall' art.
485 c.c., l' A. esamina il caso, oggetto della sentenza in rassegna,
in cui piu' chiamati all' eredita' si trovino in possesso di beni del
defunto. La sentenza in commento respinge la tesi secondo cui i
chiamati all' eredita', anche se nel possesso di beni ereditari, non
sarebbero tenuti alla redazione dell' inventario nei tre mesi dall'
apertura della successione, se non nel caso in cui avessero gia'
accettato l' eredita' con beneficio di inventario. Pertanto, il
compimento dell' inventario e' un onere che incombe su ogni chiamato
che sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, ancorche'
non abbia dichiarato se intende accettare o rinunziare; con la
conseguenza inevitabile che il chiamato acquista la qualita' di erede
e perde la facolta' di rinunziare se, trovandosi nel possesso di beni
dell' eredita', lasci trascorrere i tre mesi dall' apertura della
successione senza adempiere l' onere imposto dalla legge.
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| art. 485 c.c.
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