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215473
IDG951501063
95.15.01063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romagnoli Ilaria
Sulla novita' del contratto di affitto costituito in virtu' di "conversione"
Nota a Cass. sez. III civ. 27 ottobre 1992, n. 11697
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1897-1904
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9144; D9140; D9142; D30523
La sentenza annotata esprime una netta inversione di tendenza per quanto riguarda la natura e i limiti di operativita' della c.d. conversione dei contratti associativi in agricoltura in contratti di affitto di fondi rustici. Oggetto del giudizio era la possibilita', per il concedente, di esercitare il diritto di ripresa anche in un momento successivo alla conversione. Si trattava di stabilire se il contratto di affitto sorto a seguito della richiesta di conversione sia una semplice modificazione qualitativa del precedente contratto o invece un contratto assolutamente diverso e, quindi, "nuovo" rispetto a quello originario. La sentenza sancisce che la conversione comporta l' estinzione del preesistente rapporto associativo ed e' costitutiva del nuovo rapporto d' affitto. Pertanto, afferma la sentenza, "non esistendo piu' il precedente rapporto associativo, non puo' esercitarsi il diritto di ripresa del concedente". L' A. rileva l' importanza di questa pronuncia, richiamando il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla questione, e approfondisce l' esame della riconducibilita' o meno della fattispecie nell' ambito del concetto di "novazione".
art. 25 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 1230 c.c.



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