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215486
IDG951501076
95.15.01076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Muncibi' Nicola
Sequestro probatorio del corpo di reato ed obbligo di motivazione
Nota a Cass. sez. un. pen. 11 febbraio 1994
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 2, pag. 793-796
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6144; D61012; D6412
La massima della sentenza annotata afferma che "in tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di corpo di reato non e' necessario offrire la dimostrazione della necessita' del sequestro in funzione dell' accertamento dei fatti, atteso che l' esigenza probatorio del corpus delicti e' in re ipsa. Ne consegue che i provvedimenti dell' autorita' giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo necessario e sufficiente, a tale fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza, nel concreto, delle finalita' proprie del sequestro probatorio. (La Corte di Cassazione ha altresi' evidenziato, da un lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una motivazione, seppur limitata alla sola configurabilita' delle cose come corpo di reato e, dall' altro, che anche per cio' che attiene al corpo di reato e' applicabile il disposto dell' art. 262 c.p.p., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituite a chi ne abbia diritto, quando non e' piu' necessario mantenere il sequestro ai fini di prova". L' A. esamina la sentenza alla luce della giurisprudenza in materia, con particolare riguardo al precedente delle stesse sezioni unite, che questa nuova sentenza smentisce. Secondo l' A., appaiono parzialmente condivisibili le argomentazioni di carattere sostanziale, mentre criticabili si presentano gli argomenti di natura processuale addotti dalla Corte.
art. 253 c.p.p. art. 262 c.p.p. art. 355 comma 2 c.p.p.



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