| La massima della sentenza annotata afferma che "in tema di sequestro
probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di corpo
di reato non e' necessario offrire la dimostrazione della necessita'
del sequestro in funzione dell' accertamento dei fatti, atteso che l'
esigenza probatorio del corpus delicti e' in re ipsa. Ne consegue che
i provvedimenti dell' autorita' giudiziaria di sequestro o di
convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad
oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo necessario e
sufficiente, a tale fine, che risulti giustificata tale
qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla
sussistenza, nel concreto, delle finalita' proprie del sequestro
probatorio. (La Corte di Cassazione ha altresi' evidenziato, da un
lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una
motivazione, seppur limitata alla sola configurabilita' delle cose
come corpo di reato e, dall' altro, che anche per cio' che attiene al
corpo di reato e' applicabile il disposto dell' art. 262 c.p.p.,
secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituite a chi ne
abbia diritto, quando non e' piu' necessario mantenere il sequestro
ai fini di prova". L' A. esamina la sentenza alla luce della
giurisprudenza in materia, con particolare riguardo al precedente
delle stesse sezioni unite, che questa nuova sentenza smentisce.
Secondo l' A., appaiono parzialmente condivisibili le argomentazioni
di carattere sostanziale, mentre criticabili si presentano gli
argomenti di natura processuale addotti dalla Corte.
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