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| IDG951501077 | |
| 95.15.01077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sottani Sergio
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| Parte civile non appellante e ricorso per cassazione
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| Nota a Cass. sez. IV pen. 3 febbraio 1994
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 2, pag. 799-800
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D635; D63; D4207
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| La sentenza si riferisce ad un episodio avvenuto nel 1979, in cui il
conducente di un' autovettura perdeva la vita a seguito dei colpi di
pistola sparati da un carabiniere in borghese, appartenente alla
scorta di un importante uomo politico di allora, contro l' auto in
fuga. Il carabiniere, tratto a giudizio con l' imputazione
contestatagli di omicidio colposo, veniva assolto dai giudici di
merito sia di primo che di secondo grado in quanto si trattava di
persona non punibile per aver agito in stato di legittima difesa. L'
A. mostra di non condividere l' affermazione di diritto secondo cui
"l' impugnazione del Procuratore della repubblica, essendo
funzionalmente limitata alla pretesa punitiva, non puo' sortire
effetti estensibili a quella risarcitoria. Ne consegue la
consumazione del diritto delle parti civili, l' acquiescenza alla
sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile sul punto, e la
impossibilita' di far valere la loro pretesa nel giudizio di
cassazione, instaurato a seguito della conferma della prima decisione
da parte della Corte d' appello". Infatti, afferma l' A., a fronte
delle conformi pronunzie richiamate dalla sentenza annotata, esiste
un orientamento contrario secondo cui il diritto di proporre ricorso
per cassazione della parte civile per difendere i suoi interessi
civili non e' precluso dall' omessa o irrituale impugnazione avverso
la pronuncia di primo grado.
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| art. 207 c.p.p. 1930
art. 208 c.p.p. 1930
art. 392 c.p.c.
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