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215487
IDG951501077
95.15.01077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sottani Sergio
Parte civile non appellante e ricorso per cassazione
Nota a Cass. sez. IV pen. 3 febbraio 1994
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 12, pt. 2, pag. 799-800
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D635; D63; D4207
La sentenza si riferisce ad un episodio avvenuto nel 1979, in cui il conducente di un' autovettura perdeva la vita a seguito dei colpi di pistola sparati da un carabiniere in borghese, appartenente alla scorta di un importante uomo politico di allora, contro l' auto in fuga. Il carabiniere, tratto a giudizio con l' imputazione contestatagli di omicidio colposo, veniva assolto dai giudici di merito sia di primo che di secondo grado in quanto si trattava di persona non punibile per aver agito in stato di legittima difesa. L' A. mostra di non condividere l' affermazione di diritto secondo cui "l' impugnazione del Procuratore della repubblica, essendo funzionalmente limitata alla pretesa punitiva, non puo' sortire effetti estensibili a quella risarcitoria. Ne consegue la consumazione del diritto delle parti civili, l' acquiescenza alla sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile sul punto, e la impossibilita' di far valere la loro pretesa nel giudizio di cassazione, instaurato a seguito della conferma della prima decisione da parte della Corte d' appello". Infatti, afferma l' A., a fronte delle conformi pronunzie richiamate dalla sentenza annotata, esiste un orientamento contrario secondo cui il diritto di proporre ricorso per cassazione della parte civile per difendere i suoi interessi civili non e' precluso dall' omessa o irrituale impugnazione avverso la pronuncia di primo grado.
art. 207 c.p.p. 1930 art. 208 c.p.p. 1930 art. 392 c.p.c.



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