Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


215519
IDG951501109
95.15.01109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nunziata Massimo
Sciopero degli avvocati e mancata sospensione dei termini di prescrizione dei reati: rilevante presa di posizione del "giudice delle leggi"
Nota a C. Cost. 31 marzo 1994, n. 114
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 620-626
D50413
La sentenza in nota ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159 comma 1 c.p., in riferimento alla mancata previsione della sospensione del decorso dei termini di prescrizione nel caso di astensione dalle udienze generalizzate dei difensori. La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che la materia rientri nello spazio discrezionale del legislatore; tuttavia, rilevata l' incongruenza della soluzione adottata con la norma in questione, ne ha auspicato la revisione. L' A. ripercorre adesivamente le argomentazioni svolte dai giudici costituzionali a sostegno della pronuncia, esaminando i problemi posti dagli scioperi degli avvocati.
art. 159 comma 1 c.p.



Ritorna al menu della banca dati