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Documento


215527
IDG951501117
95.15.01117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lotito Giovanni
Nota a ord. Pret. Frosinone 23 marzo 1994
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 671-677
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D4402
Il provvedimento in commento afferma che la mancata indicazione, nel ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., di circostanze od elementi da cui possano trarsi le conclusioni del giudizio di merito e la delineazione della parte convenuta comporta la nullita' dell' atto introduttivo della fase cautelare. L' A. ripercorre adesivamente il contenuto dell' ordinanza e svolge numerose considerazioni sull' argomento, soffermandosi in particolare sul collegamento tra procedimento cautelare e giudizio di merito.
l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 125 c.p.c. art. 669 bis c.p.c. art. 669 novies c.p.c. art. 700 c.p.c.



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