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215538
IDG951501128
95.15.01128 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aprile Ercole
La Corte Costituzionale interviene in tema di rinnovo di misure cautelari per esigenze probatorie
Nota a C. Cost. 8 giugno 1994, n. 219
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 794-799
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113
Secondo la massima della sentenza in rassegna "e' costituzionalmente illegittimo l' art. 301, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, ai fini dell' adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura". L' A. richiama la precedente contrastante giurisprudenza e la dottrina sulla materia, ed evidenzia l' importanza della decisione della Consulta nell' attuale fase storica che vede in corso una serie di iniziative di protesta da parte degli avvocati penalisti a tutela del diritto di difesa.
art. 301 comma 2 c.p.p.



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