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215545
IDG951501135
95.15.01135 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frontini Giorgio
Custodia cautelare e contestazione, con successive ordinanze, di fatti-reato diversi, peraltro conoscibili fin dal primo provvedimento
Nota a Trib. Lecce sez. I pen. 22 febbraio 1994
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 831-836
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113
Cosi' la massima della sentenza in nota "con riferimento all' art. 297, III comma c.p.p., laddove l' imputato dimostri che il fatto contestato con l' ordinanza cautelare successiva era conosciuto dal p.m. fin dall' epoca di adozione dell' ordinanza precedente, il termine di durata della custodia cautelare deve farsi decorrere dalla data di esecuzione o notificazione di questo secondo provvedimento". L' A. prende spunto da tale pronuncia per svolgere piu' ampie considerazioni sul tema della custodia cautelare e della sua durata.
art. 271 c.p.p. 1930 art. 297 comma 3 c.p.p.



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