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215546
IDG951501136
95.15.01136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nunziata Massimo
Peculato d' uso e prova del relativo elemento soggettivo
Nota a GIP Trib. Pescara 9 maggio 1994
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 837-840
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51110
Secondo la massima della pronuncia in rassegna "deve dichiararsi il non luogo a procedere per irrimediabile carenza della prova del dolo necessario ad integrare il delitto di peculato d' uso ove si desuma che l' impiego momentaneo della cosa mobile sia stato effettuato nella convinzione della penale liceita' dello stesso". L' A., richiamata la norma che ha introdotto la nuova fattispecie del "peculato d' uso", indica le ragioni per cui la decisione in esame e' censurabile.
l. 26 aprile 1994, n. 86 art. 314 comma 1 c.p.



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