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215650
IDG950601240
95.06.01240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Il rendiconto del curatore revocato
Nota a Trib. Roma 5 dicembre 1993
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 599-612
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31352
La sentenza in epigrafe afferma che nel giudizio di rendiconto del curatore revocato il giudice istruttore, ove permangano le contestazioni, puo' disporre l' assunzione di mezzi di prova e disporre consulenze tecniche, prima di rimettere la causa al collegio; in caso di mancata approvazione del rendiconto del curatore revocato, il giudizio puo' avere ad oggetto, oltre agli errori materiali, anche il controllo della gestione e l' accertamento della personale responsabilita' del curatore. Inoltre, il Tribunale di Roma ritiene che nel suddetto giudizio l' oggetto possa essere esteso anche all' accertamento della responsabilita' del curatore revocato, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. L' A. approfondisce i problemi toccati dalla pronuncia, prendendo in considerazione le questioni legate alla presentazione del rendiconto e alla revoca del curatore.
art. 23 l. fall. art. 37 l. fall. art. 38 l. fall. art. 116 l. fall. art. 189 c.p.c. art. 263 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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