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215656
IDG950601246
95.06.01246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fazzini Marco
Marchio costituito da parola straniera e referente del giudizio di distintivita'
Nota a Trib. Milano 4 marzo 1993
Riv. dir. ind., an. 43 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 279-285
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31122
L' A. trae spunto dalla sentenza in rassegna per affrontare alcune questioni in tema di marchio denominativo costituito da parola straniera. Attraverso l' analisi degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla materia, l' A. indica i motivi che fanno ritenere condivisibile l' opinione secondo cui e' da attribuire rilevanza alla percezione che i consumatori italiani abbiano della parola straniera, col risultato che se questa parola e' compresa dal pubblico nel suo significato originale il marchio e' nullo per difetto di capacita' distintiva. Analizza poi la pronuncia del Tribunale di Milano, secondo cui e' nozione comune che il termine "watch" sia la traduzione inglese della parola "orologio"; il suo uso in relazione a siffatto prodotto e' quindi lecito a tutti gli operatori economici, senza che nessuno possa pretendere di appropriarsene in via esclusiva
art. 17 r.d. 21 giugno 1942, n. 929 art. 18 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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