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| IDG950601258 | |
| 95.06.01258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salvato Luigi
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| Sulla legittimita' dell' espletamento di attivita' di assistenza
difensiva da parte del dottore commercialista nella fase istruttoria
delle procedure concorsuali
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| Riv. dott. comm., an. 46 (1995), fasc. 1, pag. 95-109
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9693; D3136
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| L' importanza del ruolo del dottore commercialista nelle procedure
concorsuali e' pacificamente riconosciuta. Discusso e', invece, se
tale professionista possa anche "assistere" l' imprenditore nella
fase istruttoria. La questione e' risolta negativamente da un
orientamento della dottrina e della giurisprudenza che, ritenendo
applicabili gli artt. 82 e 87 c.p.c., reputa tale attivita'
inderogabilmente riservata agli avvocati e ai procuratori legali,
ipotizzando al piu' l' intervento del dottore commercialista quale
consulente tecnico di parte. L' A., muovendo dalla pacifica
esclusione della necessita' del patrocinio legale, attraverso l'
esame della natura del procedimento ed un' interpretazione "interna"
alla legge fallimentare, che privilegia la peculiarita' e finalita'
delle procedure concorsuali, perviene, invece, ad una soluzione
diametralmente opposta. La conclusione e' che il dottore
commercialista e' legittimato a prestare attivita' di assistenza all'
imprenditore, pur senza il concorso di un avvocato ed il suo
intervento non e' condizionato dal discrezionale assenso del
Tribunale. L' attivita' e', inoltre, funzionale a garantire in
concreto il diritto di difesa. Per questa unica strada e' possibile
ipotizzare l' esenzione (comunque discussa) dalla revocatoria del
pagamento dell' onorario per l' opera svolta.
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| l. 22 gennaio 1934, n. 36
art. 82 c.p.c.
art. 87 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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