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215668
IDG950601258
95.06.01258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salvato Luigi
Sulla legittimita' dell' espletamento di attivita' di assistenza difensiva da parte del dottore commercialista nella fase istruttoria delle procedure concorsuali
Riv. dott. comm., an. 46 (1995), fasc. 1, pag. 95-109
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9693; D3136
L' importanza del ruolo del dottore commercialista nelle procedure concorsuali e' pacificamente riconosciuta. Discusso e', invece, se tale professionista possa anche "assistere" l' imprenditore nella fase istruttoria. La questione e' risolta negativamente da un orientamento della dottrina e della giurisprudenza che, ritenendo applicabili gli artt. 82 e 87 c.p.c., reputa tale attivita' inderogabilmente riservata agli avvocati e ai procuratori legali, ipotizzando al piu' l' intervento del dottore commercialista quale consulente tecnico di parte. L' A., muovendo dalla pacifica esclusione della necessita' del patrocinio legale, attraverso l' esame della natura del procedimento ed un' interpretazione "interna" alla legge fallimentare, che privilegia la peculiarita' e finalita' delle procedure concorsuali, perviene, invece, ad una soluzione diametralmente opposta. La conclusione e' che il dottore commercialista e' legittimato a prestare attivita' di assistenza all' imprenditore, pur senza il concorso di un avvocato ed il suo intervento non e' condizionato dal discrezionale assenso del Tribunale. L' attivita' e', inoltre, funzionale a garantire in concreto il diritto di difesa. Per questa unica strada e' possibile ipotizzare l' esenzione (comunque discussa) dalla revocatoria del pagamento dell' onorario per l' opera svolta.
l. 22 gennaio 1934, n. 36 art. 82 c.p.c. art. 87 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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