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215673
IDG950701263
95.07.01263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrozza Antonio
Fondo di terra e fondo di acqua (Il fondo rustico come variabile dipendente)
Relazione alle VIII Giornate camerti di diritto agrario
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 489-497
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D913; D91201; D91100
La legge sull' acquacultura (intesa come piscicoltura o ittiocoltura) e quella istitutiva del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, che sembra estendere la qualificazione agricola all' acquacoltura marina e pure alla pesca il mare, contemplano attivita' nuove che entrano a far parte dell' impresa agricola, producono un' espansione dell' oggetto peculiare del diritto agrario e rimettono in discussione la nozione di "fondo rustico", afferma l' A., come fino ad oggi pacificamente recepita. Vengono, quindi, riesaminate le nozioni dell' attivita' e della struttura del fondo sul quale l' attivita' viene svolta. L' indagine prende le mosse dalla spiegazione del concetto di "fondo come variabile dipendente" nel senso che e' rimessa in discussione la coincidenza fra fondo e terra, di fronte all' ipotesi, che il diritto positivo fa sua, di un' agricoltura che puo' essere fatta anche con l' acqua e sull' acqua. L' indagine prosegue esaminando la questione di una possibile interpretazione piu' adeguata alla flessibilita' dell' art. 2135 c.c.; la questione dell' individuazione di un contratto di "affitto agrario" polifunzionale, a fronte dell' improprieta', ormai, dell' "affitto di fondo rustico"; la ricerca delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad includere fra le attivita' economiche di competenza del nuovo Ministero la pesca in mare, che rimane estranea all' agricoltura.
l. 5 febbraio 1992, n. 102 l. 4 dicembre 1993, n. 491
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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