| Viene affrontata la questione dell' ampliamento della nozione di
imprenditore agricolo a titolo principale alle societa' di capitali,
ai fini dell' assegnazione delle provvidenze comunitarie e delle
agevolazioni regionali alle imprese agricole, operato da varie
Regioni, tra cui dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1993, n. 530, che viene
pubblicato in appendice. La questione viene analizzata tendendo conto
delle differenziate soluzioni adottate dalle varie Regioni per dare
applicazione alla normativa comunitaria in materia, in mancanza di
una norma quadro a livello statale, per conformarsi agli orientamenti
giurisprudenziali sia della Corte di Giustizia che dei giudici
amministrativi. In pratica, conclude l' A., le norme riguardanti
aiuti (ancorche' contenute in atto amministrativo) che le Regioni
approvano e talvolta promulgano e pubblicano nei bollettini
ufficiali, senza che sia stato avviato e concluso il procedimento di
controllo comunitario, si configurano come "leggi apparenti", cioe'
suscettibili di rimanere inapplicabili ed inapplicate
definitivamente, qualora non venga emessa una decisione favorevole da
parte della CEE. In tale prospettiva il decreto in esame, che non e'
stato sottoposto al preventivo esame degli organi comunitari, e' da
ritenere assunto in difformita' dell' art. 93 del Trattato CEE. Di
fronte alle rilevate incertezze che emergono non resta che
sollecitare un riesame globale, a livello legislativo, dell'
argomento della definizione dei soggetti aventi titolo alle
provvidenze in argomento. In appendice vengono illustrate alcune
novita' intervenute nelle more della pubblicazione del lavoro: la
sentenza del TAR di Trieste n. 437/1994, che ha annullato il decreto
n. 530/1993; un disegno di legge della Regioni Friuli Venezia Giulia
che introduce una nuova disciplina dei soggetti ammessi a fruire
delle provvidenze regionali, di cui l' A. esamina alcuni aspetti
essenziali.
| |