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| IDG950701275 | |
| 95.07.01275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cannata Giovanni
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| La nuova legge sulla montagna. Commento dell' art. 8 (Caccia, pesca e
prodotti del sottobosco) e dell' art. 9 (Forme di gestione del
patrimonio forestale)
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| Riv. dir. agr., vol. amb000, an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag.
613-617
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| D91162; D91607; D91100; D91101
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| Nell' ambito del commentario alla l. 97/1994, vengono qui commentati
gli artt. 8 e 9 della legge. Per quanto riguarda l' art. 8, l' A.
osserva che esso detta norme di principio che, da un lato,
riconnettono le attivita' di raccolta primaria alle esigenze di
tutela ambientale secondo i principi dell' economia sostenibile,
dall' altro, sottolineano la finalizzazione delle stesse all'
opportunita' di progettazione di interventi di sviluppo locale
centrati sull' utilizzazione di questo potenziale endogeno. Per
quanto riguarda la raccolta dei prodotti del sottobosco, l' A. rileva
la crescente attenzione della CEE in materia. Riguardo alla caccia,
l' articolo in commento richiama la normativa vigente in materia, sia
per quanto riguarda la programmazione della caccia, che l'
istituzione di aziende faunistico-venatorie ed
agri-turistico-venatorie. L' art. 9 rafforza le potenzialita'
previste dall' ordinamento, e non sempre utilizzate, affidando alle
comunita' la funzione di promuovere la costituzione di consorzi
forestali, ipotizzando altresi' lo strumento coattivo laddove lo
richiedano i proprietari di almeno tre quarti delle superfici
interessate. L' analisi consente all' A. di affermare che la manovra
forestale delineata in questo articolo, pur non essendo
rivoluzionaria, vuole rappresentare una riorganizzazione delle
possibilita' esistenti e normate nel complesso ordinamento dell'
intervento forestale, finalizzandolo ad un obiettivo di carattere
programmatorio.
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| art. 1 l. 6 dicembre 1991, n. 394
art. 14 l. 11 febbraio 1992, n. 157
art. 16 l. 11 febbraio 1992, n. 157
art. 8 l. 31 gennaio 1994, n. 97
art. 9 l. 31 gennaio 1994, n. 97
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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