| L' A. esamina comparativamente le norme sulla durata dei contratti di
affitto di fondi rustici, dettata dagli accordi collettivi in deroga
sinora stipulati, ai sensi dell' art. 45 l. 203/1982. Si tratta dei
seguenti accordi, di cui vengono riprodotte le clausole che
interessano l' argomento della durata: Regione Lombardia; Province di
Alessandria, Bologna, Brescia, Cosenza, Ferrara, Parma, Ravenna,
Treviso, Verona, Vicenza; accordo interprovinciale di Como e Lecco.
Conclusivamente l' A. afferma che e' ancora lunga la strada che le
organizzazioni di categoria nel loro complesso dovranno percorrere
per creare norme sulla durata dei contratti di affitto esaurienti ed
adeguate alle necessita' di un' agricoltura moderna, per restare all'
aspetto produttivistico della questione (gli artt. 35 e 36 Cost.,
comunque, non hanno ancora perso la loro cogenza normativa). In
particolare, poi, relativamente alla necessita' o meno della
disdetta, l' A. osserva che la mancata previsione di una disdetta,
mentre non nuoce ai locatori, al contrario pone i conduttori in
condizioni del tutto precarie nella fase finale del rapporto, in
quanto fa si' che essi ignorino sino all' ultimo momento se il loro
affitto sara' o meno rinnovato.
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