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215703
IDG950701293
95.07.01293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto
Sulla "denuntiatio" nella prelazione
Comunicazione al convegno organizzato dalla Facolta' di Economia e Commercio dell' Universita' degli Studi della Tuscia sul tema: "La prelazione agraria", Viterbo, 7 maggio 1994
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 267-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91612
L' A. richiama i principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7250/1992, con particolare riferimento all' affermazione sulla possibilita' che sia verbale la comunicazione del progetto di alienazione del fondo al terzo. Approfondito l' esame della questione relativa alla natura della "denuntiatio", l' A. afferma conclusivamente che il diritto di prelazione si concretizza, in favore dell' avente titolo, nel momento in cui si conclude, fra il proprietario del fondo e il terzo, l' accordo sul preliminare di compravendita del terreno: cosicche', il coltivatore, al quale non sia stato notificato il contratto preliminare o non sia stata rivolta la "denuntiatio" neanche in forma orale, puo' esercitare ugualmente il suo diritto di prelazione qualora abbia acquisito piena ed integrale conoscenza del programma contrattuale che gli e' stato subdolamente taciuto. Solo cosi' si riconosce in modo concreto al coltivatore il potere di acquistare il diritto di proprieta' del fondo quando il proprietario ne decida la vendita senza che occorrano, cioe', ulteriori comportamenti di costui, ricorrendo, se necessario, al rimedio previsto all' art. 2932 c.c.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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