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| IDG950701293 | |
| 95.07.01293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Germano' Alberto
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| Sulla "denuntiatio" nella prelazione
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| Comunicazione al convegno organizzato dalla Facolta' di Economia e
Commercio dell' Universita' degli Studi della Tuscia sul tema: "La
prelazione agraria", Viterbo, 7 maggio 1994
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| Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 267-274
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91611; D91612
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| L' A. richiama i principi di cui alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 7250/1992, con particolare riferimento all'
affermazione sulla possibilita' che sia verbale la comunicazione del
progetto di alienazione del fondo al terzo. Approfondito l' esame
della questione relativa alla natura della "denuntiatio", l' A.
afferma conclusivamente che il diritto di prelazione si concretizza,
in favore dell' avente titolo, nel momento in cui si conclude, fra il
proprietario del fondo e il terzo, l' accordo sul preliminare di
compravendita del terreno: cosicche', il coltivatore, al quale non
sia stato notificato il contratto preliminare o non sia stata rivolta
la "denuntiatio" neanche in forma orale, puo' esercitare ugualmente
il suo diritto di prelazione qualora abbia acquisito piena ed
integrale conoscenza del programma contrattuale che gli e' stato
subdolamente taciuto. Solo cosi' si riconosce in modo concreto al
coltivatore il potere di acquistare il diritto di proprieta' del
fondo quando il proprietario ne decida la vendita senza che
occorrano, cioe', ulteriori comportamenti di costui, ricorrendo, se
necessario, al rimedio previsto all' art. 2932 c.c.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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