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215706
IDG950701296
95.07.01296 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borghi Paolo
La vendita al preferito dopo la scadenza del termine per l' esercizio della prelazione
Nota a Cass. sez. III civ. 13 giugno 1992, n. 7244 Appello Torino 27 settembre 1993
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 299-309
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91612; D306033
Le due sentenze annotate, pur presentando aspetti collaterali assai diversi, affrontano e risolvono in modo opposto il problema relativo alle conseguenze del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del titolare. La Cassazione ha ritenuto che la vendita al prelazionante decaduto dall' esercizio della prelazione per inosservanza dei termini comporta la nullita' del contratto per contrarieta' a norme imperative, e tale nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Secondo la sentenza della Corte d' Appello, di circa un anno successiva, e' valido ed efficace il contratto di compravendita di un terreno, stipulato con il coltivatore diretto confinante, nonostante questi abbia esercitato tardivamente il diritto di prelazione e sebbene il proprietario venditore del fondo si fosse vincolato con contratto preliminare di compravendita con un terzo. La violazione comporta il risarcimento del danno al promissario acquirente. L' A. ripercorre l' iter argomentativo delle due sentenze, ritenendo preferibile la soluzione della seconda.
art. 8 comma 4 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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