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| IDG950701296 | |
| 95.07.01296 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Borghi Paolo
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| La vendita al preferito dopo la scadenza del termine per l' esercizio
della prelazione
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| Nota a Cass. sez. III civ. 13 giugno 1992, n. 7244
Appello Torino 27 settembre 1993
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| Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 299-309
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91611; D91612; D306033
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| Le due sentenze annotate, pur presentando aspetti collaterali assai
diversi, affrontano e risolvono in modo opposto il problema relativo
alle conseguenze del mancato esercizio del diritto di prelazione da
parte del titolare. La Cassazione ha ritenuto che la vendita al
prelazionante decaduto dall' esercizio della prelazione per
inosservanza dei termini comporta la nullita' del contratto per
contrarieta' a norme imperative, e tale nullita' puo' essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse. Secondo la sentenza della
Corte d' Appello, di circa un anno successiva, e' valido ed efficace
il contratto di compravendita di un terreno, stipulato con il
coltivatore diretto confinante, nonostante questi abbia esercitato
tardivamente il diritto di prelazione e sebbene il proprietario
venditore del fondo si fosse vincolato con contratto preliminare di
compravendita con un terzo. La violazione comporta il risarcimento
del danno al promissario acquirente. L' A. ripercorre l' iter
argomentativo delle due sentenze, ritenendo preferibile la soluzione
della seconda.
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| art. 8 comma 4 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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