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215708
IDG950701298
95.07.01298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Pasquale
Contratti agrari (Rinuncia al contratto e art. 23 commi 1 e 2 l. 11/71)
Nota a Cass. sez. III civ. 5 marzo 1994, n. 2176
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 319-324
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D74491
La sentenza annotata afferma la vigenza dell' art. 23 commi 1 e 2 della l. 11/1971, anche a seguito dell' entrata in vigore della l. 203/1982. La corte ha pertanto ritenuto valida la rinunzia al contratto di pascipascolo da parte dell' affittuario conduttore che, decorsi i termini per l' impugnazione previsti dall' art. 2113 c.c., in sede giudiziale aveva eccepito l' invalidita' della effettuata rinunzia per la mancata osservanza delle modalita' prescritte dall' art. 45 l. 203/1982 in tema di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. Alla luce di dottrina e giurisprudenza, l' A. esamina la questione della permanenza della disciplina in questione, con riferimento a diverse fattispecie.
art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 2113 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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