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Documento


215710
IDG950701300
95.07.01300 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Ittiocoltura
Nota a Cass. 21 luglio 1993, n. 8123
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 331-337
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D912; D913
Secondo la sentenza annotata, l' ittiocoltura e' attivita' essenzialmente agricola e al fondo utilizzato per il suo esercizio e' applicabile la normativa sull' affitto di fondo rustico. Essa afferma altresi' che le disposizioni di cui alla l. 102/1992 in materia di acquacoltura hanno carattere di norme di interpretazione autentica dell' art. 2135 c.c. e sono applicabili alle controversie in corso all' entrata in vigore della medesima. Su entrambe le questioni viene proposta una piu' ampia bibliografia dottrinale e viene segnalata una altrettanto ampia giurisprudenza in senso conforme e contrario alla sentenza annotata.
l. 5 febbraio 1992, n. 102 art. 2135 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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