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215711
IDG950701301
95.07.01301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Pasquale
Risoluzione del contratto agrario
Nota a Cass. sez. III civ. 18 marzo 1994, n. 2591
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 337-346
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91421; D91412
Riguardo al primo punto, la sentenza annotata afferma che anche per il pagamento dei conguagli dovuti ex art. 15 l. 203/1982, il giudice deve concedere il termine per la sanatoria della morosita' ex art. 46 comma 6 stessa legge. Il secondo punto della sentenza riguarda gli adempimenti a carico del locatore per la proponibilita' dell' azione di risoluzione del contratto: la contestazione delle inadempienze ed il decorso dei tre mesi per l' eventuale sanatoria delle morosita' devono precedere la convocazione dinanzi all' Ispettorato dell' agricoltura per il tentativo di conciliazione. L' A. approfondisce l' esame di questi punti, ripercorrendo l' iter argomentativo della sentenza e richiamando la giurisprudenza e la dottrina sui vari temi. L' A. precisa anche alcuni aspetti relativi al terzo punto della sentenza riguardante l' improponibilita' della domanda di risarcimento danni per equivalente, proposta congiuntamente alla domanda di risoluzione per grave inadempimento dell' affittuario, in quanto deve essere preceduta dalla contestazione delle inadempienze e dalla convocazione dinanzi all' Ispettorato dell' agricoltura per il tentativo di conciliazione.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 15 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46 comma 1 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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