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| IDG950701301 | |
| 95.07.01301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Nappi Pasquale
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| Risoluzione del contratto agrario
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| Nota a Cass. sez. III civ. 18 marzo 1994, n. 2591
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| Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 337-346
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91421; D91412
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| Riguardo al primo punto, la sentenza annotata afferma che anche per
il pagamento dei conguagli dovuti ex art. 15 l. 203/1982, il giudice
deve concedere il termine per la sanatoria della morosita' ex art. 46
comma 6 stessa legge. Il secondo punto della sentenza riguarda gli
adempimenti a carico del locatore per la proponibilita' dell' azione
di risoluzione del contratto: la contestazione delle inadempienze ed
il decorso dei tre mesi per l' eventuale sanatoria delle morosita'
devono precedere la convocazione dinanzi all' Ispettorato dell'
agricoltura per il tentativo di conciliazione. L' A. approfondisce l'
esame di questi punti, ripercorrendo l' iter argomentativo della
sentenza e richiamando la giurisprudenza e la dottrina sui vari temi.
L' A. precisa anche alcuni aspetti relativi al terzo punto della
sentenza riguardante l' improponibilita' della domanda di
risarcimento danni per equivalente, proposta congiuntamente alla
domanda di risoluzione per grave inadempimento dell' affittuario, in
quanto deve essere preceduta dalla contestazione delle inadempienze e
dalla convocazione dinanzi all' Ispettorato dell' agricoltura per il
tentativo di conciliazione.
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| art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 15 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 46 comma 1 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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