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| IDG950901326 | |
| 95.09.01326 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gatto L.
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| (Su un caso di violata consegna e non luogo a procedere)
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| Nota a Trib. Mil. Roma 15 marzo 1994
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| Rass. giust. mil., an. 20 (1994), fasc. 1-2, pag. 77-80
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5512; D50161; D50162; D50120
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| Un militare, comandato in servizio di autista di trasportare con l'
auto militare un sergente dalla sua abitazione all' ospedale per un
accertamento medico legale, faceva salire a bordo dell' autovettura
anche la madre e la sorella del sergente, che volevano accompagnarlo,
stanti le precarie condizioni di costui. Di qui l' imputazione di
violata consegna. La sentenza annotata ha dichiarato il non luogo a
procedere, fondando la irrilevanza penale del fatto,
alternativamente, sul riconoscimento che il dovere dell' imputato era
proprio quello di compiere il fatto contestatogli, in virtu' del
combinato disposto degli artt. 13 del regolamento di disciplina
militare e 51 c.p., ovvvero che lo stesso ha agito supponendo
erroneamente, ma senza colpa, di trovarsi in una situazione
riconducibile alla scriminante dell' adempimento del dovere, art. 59
comma 3 c.p. Richiamata cosi' la sentenza, l' A., pur riconoscendo
che la decisione di escludere il disvalore del fatto sul piano dell'
antigiuridicita', e che il criterio di ragionevolezza che la ispira
siano meritevoli del piu' ampio apprezzamento, ritiene, tuttavia, che
le argomentazioni giuridiche che la suffraggono non siano esenti da
puntualizzazioni critiche.
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| art. 13 d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545
art. 51 c.p.
art. 59 comma 3 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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