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215736
IDG950901326
95.09.01326 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatto L.
(Su un caso di violata consegna e non luogo a procedere)
Nota a Trib. Mil. Roma 15 marzo 1994
Rass. giust. mil., an. 20 (1994), fasc. 1-2, pag. 77-80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5512; D50161; D50162; D50120
Un militare, comandato in servizio di autista di trasportare con l' auto militare un sergente dalla sua abitazione all' ospedale per un accertamento medico legale, faceva salire a bordo dell' autovettura anche la madre e la sorella del sergente, che volevano accompagnarlo, stanti le precarie condizioni di costui. Di qui l' imputazione di violata consegna. La sentenza annotata ha dichiarato il non luogo a procedere, fondando la irrilevanza penale del fatto, alternativamente, sul riconoscimento che il dovere dell' imputato era proprio quello di compiere il fatto contestatogli, in virtu' del combinato disposto degli artt. 13 del regolamento di disciplina militare e 51 c.p., ovvvero che lo stesso ha agito supponendo erroneamente, ma senza colpa, di trovarsi in una situazione riconducibile alla scriminante dell' adempimento del dovere, art. 59 comma 3 c.p. Richiamata cosi' la sentenza, l' A., pur riconoscendo che la decisione di escludere il disvalore del fatto sul piano dell' antigiuridicita', e che il criterio di ragionevolezza che la ispira siano meritevoli del piu' ampio apprezzamento, ritiene, tuttavia, che le argomentazioni giuridiche che la suffraggono non siano esenti da puntualizzazioni critiche.
art. 13 d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545 art. 51 c.p. art. 59 comma 3 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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