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215738
IDG951001328
95.10.01328 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perrucci Silvia
Come si estinguono, dopo la sospensione, i processi tributari
Boll. trib., an. 61 (1994), fasc. 23 (15 dicembre), pag. 1715-1716
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D217
L' A. rileva che i processi tributari vengono sospesi, quando il contribuente dichiari di volersi avvalere di un provvedimentodi condono o sanatoria, e si chiede "quid iuris" se il contribuente, poi, non presenta formalmente e tempestivamente la preannunziata domanda; ritiene che nessuna sanzione sia da applicare per la vana promessa di avvalersi di un beneficio. Nel caso invece che il contribuente ottenga il condono, l' A., dopo attento esame della normativa processuale vigente, e' del parere che comunque occorre una pronuncia di estinzione del giudizio; quanto alla forma, la decisione, anche se denominata "ordinanza", ha natura sostanziale di sentenza. L' A. rileva, infine, che le piu' recenti leggi di condono usano una terminologia impropria e fonte di confusioni; meglio sarebbe stato, per estinguere i processi condonati, una semplice formula di "cessazione della materia del contendere".
art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 l. 30 dicembre 1991, n. 413 art. 307 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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