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215791
IDG951001381
95.10.01381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
L.B.
Se la soprattassa Irpef ha natura sanzionatoria il relativo credito non e' privilegiato
Nota a Cass. sez. I civ. 28 giugno 1994, n. 6214
Rass. trib., an. 37 (1994), fasc. 11, pag. 1806-1807
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2306; D23069; D21901
Secondo la sentenza in rassegna il privilegio mobiliare accordato dall' art. 2752 c.c. ai crediti IRPEF dello Stato si estende anche agli interessi afferenti l' imposta e all' indennita' di mora, ma non alle soprattasse, che, al pari delle pene pecuniarie, hanno natura prevalentemente sanzionatoria. Nella breve nota di commento viene esaminata la natura delle soprattasse.
art. 92 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 2752 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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