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Documento


215821
IDG951001411
95.10.01411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
L.C.
La responsabilita' "retroattiva" del curatore fallimentare per le violazioni commesse dalla societa' quando il rappresentante era un altro: l' inspiegabile persecuzione degli uffici
Nota a Comm. Centr. sez. X 11 maggio 1994, n. 1547
Rass. trib., an. 37 (1994), fasc. 12, pag. 1995
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2190
Secondo la massima della decisione in nota "in base all' art. 98, comma 6, D.P.R. n. 602/1973, soggetto obbligato in solido con il debitore principale al pagamento delle sanzioni non puo' ritenersi il curatore subentrato nei rapporti relativi alla societa' fallita a seguito della formale dichiarazione di insolvenza bensi' colui che al momento rivestiva la qualita' di amministratore della societa'". L' A. giudica pienamente condivisibile tale decisione.
art. 98 comma 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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