| Nel commento alla sentenza in epigrafe (con cui e' stato accolto il
ricorso di una candidata che chiedeva l' annullamento, nell' ambito
di un concorso pubblico, della graduatoria di merito eccependo la
violazione delle disposizioni del bando, e della relativa tabella dei
titoli, in quanto la commissione esaminatrice non aveva valutato un
titolo di studio allegato alla domanda di partecipazione e menzionato
nell' apposito "elenco dei documenti prodotti") sono stati affrontati
un duplice ordine di problemi: 1) esistenza, o meno, in capo alla
p.a. dell' obbligo di immediato accertamento della documentazione
indicata nella domanda di partecipazione al concorso; 2) natura
giuridica dell' "elenco" dei documenti allegato alla domanda stessa.
La nota condivide la tesi del TAR che ogni qualvolta il bando
preveda, in modo esplicito, la presentazione di apposito elenco da
allegare alla domanda, l' amministrazione non solo ha l' onere di
effettuare un immediato riscontro formale della documentazione ma
deve fornire, all' occorrenza, la prova con mezzi idonei di quanto
rinvenuto, si' da configurare quasi un' inversione dell' onere della
prova. Diversamente, quando il bando nulla dica a proposito, ricade
sul concorrente l' onere di dimostrare la presentazione dei
documenti. Si sostiene, infatti, che l' elenco e' un atto necessario,
anche se non autonomo, alla corretta formazione della volonta' della
p.a., in grado di consentire una tempestiva verifica tra quanto in
esso dichiarato e la documentazione prodotta dal concorrente.
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