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215969
IDG951201559
95.12.01559 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Murra Rodolfo
D' ora in poi non sara' piu' necessario notificare un atto di diffida per impugnare il silenzio-rifiuto
Relazione al convegno organizzato dal CISA sul tema: Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo: passato, presente e futuro", Roma, 20 dicembre 1993
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 68 (1994), fasc. 20 (16 ottobre), pag. 2424-2428
D1204; D15124
L' A. esamina l' evoluzione delle pronunce dei giudici amministrativi in materia di silenzio impugnabile nel nuovo regime introdotto dalla l. 241/1990, constatando un preciso orientamento che considera il silenzio come comportamento illegittimo. Da cio' consegue il diritto dell' interessato a rivolgersi al giudice amministrativo appena scaduto il termine entro il quale l' amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi, senza dover notificare alla stessa amministrazione alcuna diffida. L' A. rileva, peraltro, che la p.a. e' pervicacemente recalcitrante ad ammettere che sia legittimo abbandonare le procedure finora seguite per la determinazione del silenzio-rifiuto, e suggerisce ai giudici amministrativi di seguire la via tracciata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la pronuncia n. 784/1992 e dal TAR del Lazio con la sentenza n. 138/1993.
l. 7 agosto 1990, n. 241 Cons. Stato sez. VI 22 ottobre 1992, n. 784 TAR LA sez. Latina 12 febbraio 1993, n. 138
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