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Documento


215973
IDG951201563
95.12.01563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Sardo Carmelo
Applicazione non corretta delle norme sul collocamento obbligatorio. Costituzione commissioni provinciali (art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
Riv. amm. Rep. it., an. 145 (1994), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 1154-115
D730
L' art. 16 l. 482/1968 detta i criteri per la formazione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, stabilendo che al suo interno devono essere presenti anche i rappresentanti designati da una serie di enti ed organi che tutelino gli invalidi ed assimilati. Alcune Prefetture, dovendo procedere alla ricostituzione di quelle commissioni, chiedono a tali enti una terna di nominativi tra i quali scegliere il componente effettivo e quello supplente, da nominare in seno alla costituenda commissione. L' A. indica le ragioni per le quali tale modo di procedere e' irregolare e censurabile.
art. 16 l. 2 aprile 1968, n. 482
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