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215992
IDG951201582
95.12.01582 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Daniele Laura
La durata del rapporto di lettorato
Nota a CGCE 2 agosto 1993
Riv. giur. scuola, an. 33 (1994), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 943-946
D18420; D871
Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee ha affrontato il problema della durata del rapporto di lettorato nelle Universita', precisando che di regola i rapporti di lettorato devono avere durata indeterminata e non annuale, come disposto dall' art. 28 d.p.r. 382/1980. L' A. esamina brevemente la questione. In una nota, viene segnalato che nelle more della pubblicazione dello scritto e' intervenuto il d.l. 404/1994, riprodotto dal d.l. 510/1994, il quale ha modificato la disciplina di lettorato, rimettendo alla discrezionalita' degli Atenei la determinazione del rapporto, in relazione alla natura temporanea o permanente delle esigenze da soddisfare.
art. 28 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 d.l. 24 giugno 1994, n. 404 d.l. 8 agosto 1994, n. 510
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